Convivenze di fatto

Data di pubblicazione:
20 Febbraio 2017
Convivenze di fatto
La convivenza di fatto, riconosciuta e regolata dalla legge 20 maggio 2016, n.76, è costituita da due persone unite da legami affettivi e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela oppure unite da matrimonio o unione civile.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l’iscrizione anagrafica, per cui richiede l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. Ciò è competenza dell’anagrafe, che deve anche registrare e certificare un eventuale  “contratto di convivenza”.
Questo stato di convivenza cessa nel caso in cui:
  • Muoia il convivente
  • Matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • Scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità del convivente
  • Dichiarazione di cessazione presentata da una delle parti
  • In ogni altro caso in cui vengano a meno i requisiti per la convivenza
I soggetti interessati, se soddisfano i requisiti, possono presentare all’ufficio anagrafe la richiesta per la loro convivenza regolata dai commi 36 e seguenti della legge sopra citata.
La richiesta di coloro che si trasferiscono ad Azzate da un altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che sono già residenti e vogliono rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni momento presentando i seguenti documenti:
  • Richiesta di registrazione della convivenza firmata da entrambe le parti
  • Copia di un documento di identità valido di entrambe le parti
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta della registrazione di questa anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.
 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 04 Agosto 2023