Iscrizione Anagrafica

Data di pubblicazione:
18 Giugno 2019
Iscrizione Anagrafica

Presuppone che la famiglia o il singolo soggetto siano già di fatto dimoranti all’interno del Comune.
Residenza in tempo reale.
Le novità introdotte dai commi I e 2 dell’art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.35 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.13, C.1; lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, e sul sito del Comune di Azzate, dichiarazioni che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità in cui all’art. 38  del D.P.R. n. 445/2000.
Dal 9 maggio 2012, pertanto, i cittadini per:
- trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero (art. 13 lettera c)
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (art. 13 lettera b);
- cambiamento di abitazione (art. 13 lettera c);
potranno presentare, utilizzando il modulo  appositamente predisposto
(MODULO ALLEGATO 1)    ( MODULO ALLEGATO 2)      le relative dichiarazioni:

- presso l’apposito sportello comunale in Via Castellani  1, con il seguente orario di sportello:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il martedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30;  il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00; il secondo sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- per raccomandata al seguente indirizzo:
COMUNE DI AZZATE – UFFICIO ANAGRAFE  Via  Castellani n.1 – 21022 Azzate;
- per fax al numero 0332/458738;
- attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunediazzate@postemailcertificata.it
- per e-mail semplice amministrativo@comune.azzate.va.it.
La trasmissione per via telematica sarà possibile ad una delle seguenti condizioni:
◊ che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
◊ che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’Identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
◊ che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
◊ che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Il comune destinatario provvederà, entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione.
Per i cittadini dell’Unione, entro i 45 giorni successivi alla richiesta di residenza, dovranno produrre i documenti previsti.   (ALLEGATO B)
I requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) saranno accertati dall’Ufficio Anagrafe.
Decorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) s’intende confermata (SILENZIO – ASSENSO).
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace.
Il comma  4 ribadisce inoltre, quanto già previsto dall’art. 19, c.3, del D.P.R. n.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Qualora gli accertamenti risultassero negativi, ovvero di verificata assenza dei requisiti, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente. La norma stabilisce, altresì, che gli  accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
Le condizioni per accettare la dichiarazione resa da parte dell’interessato, è che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie e sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; è obbligatorio, allegare all’istanza i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è conseguente alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti personali (passaporto) e dei documenti che attestino la regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno o nulla osta nei casi previsti). (ALLEGATO A)
ATTENZIONE:
Da ottobre 1995 i cittadini che dichiarano il cambio di abitazione o residenza DEVONO procedere alla variazione su patente e carte di circolazione dei veicoli in proprietà/comproprietà.
Ad oggi unica procedura per procedere alle predette variazioni è quella esperibile per il tramite del comune, pertanto è importante in sede di presentazione dell’istanza di trasferimento di residenza comunicare gli estremi dei suddetti documenti.
L’Ufficiale di Anagrafe rilascia una ricevuta che l’utente dovrà conservare con la patente e la carta di circolazione fino al momento in cui riceverà dalla direzione generale della motorizzazione civile gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento.
Nel caso l’istanza sia inoltrata con modalità telematica o postale, le ricevute saranno inviate ai cittadini stesso mezzo.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 14 Dicembre 2023