Con l’introduzione della legge 20 maggio 2016, viene introdotta l’unione civile, costituibile tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
Per poter costituire un unione civile, è necessario che entrambe le parti rispondano a questi requisiti:
- Essere maggiorenni e dello stesso sesso;
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
- Essere capaci di intendere e volere;
- Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile.
Il procedimento si compone di tre fasi:
- Compilazione della richiesta di costituzione dell’unione;
- Verbale di costituzione dell’Unione civile (su appuntamento);
- Atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’unione (dopo almeno 15 giorni dall’atto precedente).
FASE 1
Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che, previo contatto con l’Ufficio (0332456344) andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, presso l’Ufficio di Stato Civile oppure inviato:
-Via e-mail all’indirizzo:
infoazzate@comune.azzate.va.it
-Con PEC all’indirizzo:
comunediazzate@postemailcertificata.it
Le parti si presentano all’Ufficio dello Stato Civile di un Comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento. Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione Civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).
FASE 2
Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all’ufficiale di stato civile un verbale nel si impegnano a presentarsi nuovamente davanti allo stesso, dopo un periodo di almeno 15 giorni necessario per le verifiche delle dichiarazioni rese, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (il vero e proprio atto di unione).
FASE 3
La dichiarazione costitutiva dell’unione deve essere resa nel giorno concordato davanti all’ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni. La data di quest’ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia. Nel caso una delle parti sia impossibilitata per motivi gravi e comprovabili a presentarsi in comune, sarà l’ufficiale di stato civile a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all’interno del territorio comunale. Nel caso di imminente pericolo di vita una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall’ufficio di stato civile anche per la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.
TEMPI
I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione della Unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.
NORME
Le principali norme di riferimento sono:
-Legge 20 maggio 2016, n.76 commi da 1 a 35;
-DPCM 23 luglio 2016, n. 144;
-Circolare ministero dell’Interno n.15 del 28 luglio 2016.