Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n. 104/1992, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, accordi di trasferimento patrimoniale ( es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
E’ NECESSARIO:
- prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata,
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento di identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
Successivamente , dopo la verifica della documentazione prodotta verrà fissato l’appuntamento per redigere l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separaizone o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma del’accordo.
Costo: diritto fisso pari a €. 16,00 con pagamento in contanti o Pos.
Riferimenti normativi: L. 1 dicembre 1970 n. 878 – Decreto Legge n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162.