SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
DESCRIZIONE IN BREVE DEL PROCEDIMENTO: l’attività edilizia relativa ha inizio dal momento della presentazione della segnalazione in via telematica, corredata dalle dichiarazioni sostitutive, dagli atti di notorietà, nonché dalle attestazioni, dalle asseverazioni, dalle relazioni tecniche e dagli elaborati grafici di tecnici abilitati, necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune. Il procedimento è teso ad eseguire interventi edilizi minori ovvero varianti a titoli già emessi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 19 Legge n. 241/1990 e artt. 22 e 23 DPR n.380/2001
UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Edilizia Privata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Balderi Gionata.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO: procedimento ad istanza di parte con segnalazione dell’interessato.
DOCUMENTI NECESSARI: la documentazione da presentare a corredo dell’istanza è quella stabilita dalla normativa di riferimento ed è riportata espressamente nel modulo di presentazione, reperibile on-line; i costi previsti sono quelli dei diritti di segreteria e dei contributi costruzione – ove previsti – variabili in base al tipo di intervento.
TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: immediato e verifica dei requisiti nei successivi 30 giorni.
MODULISTICA DISPONIBILE: scia modulo unico 12giu2014 def
ITER DEL PROCEDIMENTO (DESCRIZIONE DETTAGLIATA)
descrizione singole fasi del procedimento:
1) presentazione istanza in via telematica tramite apposito portale istituito sul sito del Comune di Azzate alla casella di posta certificata;
2) in caso di trasmissione istanza non corretta o completa, comunicazione di “pratica non idonea a produrre effetti”;
3) protocollazione e caricamento pratica edilizia;
4) in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e della rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che l’interessato non provveda a conformare l’attività entro un termine fissato dal Comune, non inferiore a giorni 30; è prevista segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso dichiarazioni false o mendaci nonché anche agli ordini di appartenenza in caso di falsa attestazione dei professionisti abilitati;
5) ove non si debba procedere come al punto precedente si dispone l’archiviazione per presa d’atto con nota interna.